[1]Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti

[2]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL BAHRAIN SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

[3]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Bahrain (qui di seguito denominati le "Parti Contraenti"), animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due Paesi ed in particolare con riferimento agli investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, nel riconoscere che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in grado di favorire la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

[4]ARTICOLO 1 Definizioni

[5]Ai fini del presente Accordo e a meno che diversamente stabilito nel presente Accordo: 1. per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da qualsiasi investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le leggi e i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica e dal quadro giuridico prescelti. Senza limitare 1a portata generale di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

  • a)beni mobili ed immobili, come pure ogni altro diritto analogo, come ipoteche, privilegi e pegni;
  • b)titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
  • c)diritti a somme di denaro o diritti contrattuali, aventi un valore economico correlato ad un investimento, come pure i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;
  • d)diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento; nonche'
  • e)qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o contratto, nonche' ogni licenza e concessione accordata in conformita' con le disposizioni vigenti sulle attivita' economiche, ivi inclusi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali; Eventuali modifiche nella fonda in cui i beni sono investiti non avranno effetti sulla loro classificazione come investimenti, a condizione che tali modifiche non siano in conflitto con la legislazione della Parte Contraente sul cui territorio gli investimenti vengono effettuati. 2. per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o il Governo di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le consociate, le affiliate e le filiali straniere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche; 3. per ``persona fisica", in riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte in conformita' con le sue leggi; 4. per "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entita' registrata nel territorio di una delle Parti Contraenti, come ad esempio istituzioni pubbliche, societa' di capitali, societa' di persone, fondazioni ed associazioni, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilita' limitata o meno; 5. per "utili" si intendono le somme prodotte da un investimento, come profitti, dividendi, interessi, royalties o diritti, nonche' qualsiasi altro pagamento in natura; 6. per "territorio" si intende: i. per il Bahrain, il territorio del Regno del Bahrein, come anche le zone marittime, i fondali ed il sottosuolo su cui il Bahrain esercita, in conformita' al diritto internazionale, diritti sovrani e giurisdizione; ii. per l'Italia, il territorio della Repubblica Italiana e le sue zone marittime che includono il mare territoriale e la barriera continentale su cui l'Italia esercita la propria sovranita', nonche' diritti di sovranita' o giurisdizione in conformita' al diritto internazionale. 7. per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente o le sue agenzie e un investitore dell'altra Parte Contraente concernente un investimento.

Testo vigente dal 11 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;70~accordo-art1 · fonte su Normattiva