Qualsiasi Stato potra', al piu' tardi al momento della ratifica o dell'adesione, fare le riserve previste negli articoli 13, terzo capoverso, e 15, primo capoverso, della presente Convenzione. Nessun'altra riserva sara' ammessa Ciascuno Stato contraente potra' egualmente, notificando una estensione della Convenzione in conformita' con l'articolo 22, fare queste riserve con effetto limitato ai territori o ad alcuni territori contemplati dall'estensione. Ciascuno Stato contraente potra', in qualsiasi momento, ritirare una riserva che ha fatto. Tale ritiro sara' notificato al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. L'effetto della riserva cessera' il sessantesimo giorno dopo la notifica menzionata nel precedente capoverso.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742~art23 · fonte su Normattiva