Art. 14 (Convenzione)
1. Ciascuno Stato contraente informera' il depositario circa le leggi ed i regolamenti emanati in attuazione della presente Convenzione. Il depositario comunichera' periodicamente tali informazioni a tutti gli Stati contraenti. 2. Lo Stato contraente, sul cui territorio il presunto autore del reato sia perseguito, comunichera', nella misura possibile, in primo luogo agli Stati direttamente interessati il risultato dell'azione penale. Lo Stato contraente comunichera' tale risultato anche al depositario che ne informera' tutti gli Stati. 3. Allorche' il reato riguardi materiale nucleare destinato a fini pacifici in uso, deposito o in corso di trasporto sul territorio nazionale ed allorche' sia il presunto autore del reato, sia il materiale nucleare si trovino sul territorio dello Stato contraente in cui il reato e' stato perpetrato, nulla nella presente Convenzione sara' interpretato in modo tale da implicare la concessione, da parte di tale Stato contraente, di informazioni sulle azioni penali relative a tale reato.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
