Art. 3 (Convenzione)
Ciascuno Stato contraente assumera' i provvedimenti necessari, a norma della propria legislazione nazionale e del diritto internazionale, affinche', nella misura possibile, il materiale nucleare che si trova sul proprio territorio o a bordo di una nave o di un aereo soggetto alla propria giurisdizione, nella misura in cui la suddetta nave o aereo sia impegnato nel trasporto a destinazione di, o in provenienza da, suddetto Stato, sia protetto durante un trasporto nucleare internazionale, secondo i livelli specificati all'allegato I.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
