Qualora una delle due Parti Contraenti, ovvero una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, quest'ultima Parte contraente riconoscera':

  • a)il trasferimento per effetto di legge o in base ad una transazione legale, di ogni diritto o pretesa dell'investitore interessato, alla Parte contraente assicuratrice o alla sua istituzione;
  • b)che la Parte Contraente assicuratrice o la sua istituzione siano legittimate per effetto di surroga, ad esercitare i diritti ed a far valere le rivendicazioni di tale investitore. La Parte contraente assicuratrice sara' di conseguenza legittimata ad esercitare tali diritti o pretese nella stessa posizione creditizia del proprio dante causa. In relazione poi al trasferimento dei pagamenti dovuti a tale Parte contraente o alla sua Istituzione per effetto della surrogazione, si applicheranno le disposizioni dell'art. 6 del presente Accordo.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;704~accordo-art7 · fonte su Normattiva