1. Salvo che non esistano accordi particolari fra le autorita' interessate delle parti contraenti, e salvo quanto disposto negli articoli 13 e 14:

  • a)Le domande di assistenza giudiziaria e la documentazione ad esse allegata, cosi' come ogni altra comunicazione, devono essere redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali della autorita' ricevente o devono essere accompagnate da una traduzione in tale lingua;
  • b)ogni parte contraente deve non di meno accettare la domanda di assistenza giudiziaria e la documentazione ad essa allegata, cosi' come qualsiasi altra comunicazione, se esse sono redatte in lingua inglese o francese oppure se sono accompagnate da una traduzione in una di tali lingue. 2. Le comunicazioni provenienti dallo Stato della Autorita' ricevente possono essere redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello stesso Stato, oppure in inglese o francese.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;705~art6 · fonte su Normattiva