1. Ogni Stato, all'atto della sottoscrizione o del deposito detto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, puo' dichiarare di escludere in tutto o in parte l'applicazione del paragrafo 1b dell'art. 6. Nessun'altra riserva al presente accordo e' consentita. 2. Ogni parte contraente puo' ritirare in tutto o in parte la riserva fatta mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La riserva cessa di avere effetto della data di ricezione della dichiarazione. 3. Nel caso in cui una parte contraente abbia fatto una riserva, ogni altro Stato puo' applicare la stessa nei confronti del primo.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;705~art13 · fonte su Normattiva