1. La domanda di assistenza e i relativi allegati sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o accompagnate da una traduzione in tale lingua. 2. Tuttavia, ciascuna autorita' centrale deve accettare la domanda di assistenza redatta in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o accompagnata da una traduzione in una di tali lingue, a meno che non vi si opponga per motivi inerenti al caso particolare. 3. La risposta e' redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o del Consiglio d'Europa o dello Stato richiedente.
Testo vigente dal 5 maggio 1983
