Per beneficiare delle disposizioni delle sezioni a) e b) del presente capitolo, ogni veicolo stradale deve soddisfare, per quanto riguarda la sua costruzione ed il suo equipaggiamento, le condizioni fissate nell'allegato 2 della presente Convenzione e deve essere stato ammesso secondo la procedura stabilita nell'allegato 3 della presente Convenzione. Il certificato d'ammissione deve essere conforme al modello riprodotto nell'Allegato 4.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
