1. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare il riconoscimento della validita' dell'ammissione dei veicoli stradali o dei contenitori che non soddisfano alle condizioni previste negli articoli 12 e 13 che precedono. Le Parti contraenti eviteranno tuttavia un ritardo del trasporto quando i difetti accertati sono di poco conto e non creano rischi di frode. 2. Prima di essere riutilizzato per il trasporto di merci sotto chiusura doganale il veicolo stradale o il contenitore che non soddisfa piu' le condizioni che avevano giustificato la sua ammissione dovra' essere rimesso nel suo stato iniziale, oppure essere nuovamente ammesso dall'autorita' competente.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art14 · fonte su Normattiva