1. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare il riconoscimento della validita' dell'ammissione dei veicoli stradali o dei contenitori che non soddisfano alle condizioni previste negli articoli 12 e 13 che precedono. Le Parti contraenti eviteranno tuttavia un ritardo del trasporto quando i difetti accertati sono di poco conto e non creano rischi di frode. 2. Prima di essere riutilizzato per il trasporto di merci sotto chiusura doganale il veicolo stradale o il contenitore che non soddisfa piu' le condizioni che avevano giustificato la sua ammissione dovra' essere rimesso nel suo stato iniziale, oppure essere nuovamente ammesso dall'autorita' competente.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
