Le merci e il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore vanno presentati all'ufficio doganale di partenza insieme con il carnet TIR. Le autorita' doganali del Paese di partenza devono prendere i necessari provvedimenti per verificare l'esattezza del manifesto delle merci e per l'apposizione delle chiusure doganali, oppure per controllare le chiusure doganali apposte, sotto la responsabilita' delle citate autorita' doganali, dalle persone debitamente autorizzate.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art19 · fonte su Normattiva