1. Le merci trasportate nel regime TIR in veicoli stradali, autotreni o contenitori piombati non sono, in linea di massima, sottoposte alla visita presso gli uffici doganali di passaggio. 2. Per impedire abusi le autorita' doganali possono tuttavia, in casi straordinari ed in particolare allorche' c'e' sospetto di irregolarita', procedere alla visita delle merci presso detti uffici.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art5 · fonte su Normattiva