Un'operazione TIR puo' comprendere diversi uffici doganali di partenza e di destinazione, ma, tranne allorche' e' concessa un'autorizzazione della Parte contraente o delle Parti contraenti interessate:
- a)gli uffici doganali di partenza devono essere situati in un solo Paese;
- b)gli uffici doganali di destinazione devono essere situati in non piu' di due Paesi;
- c)il numero totale degli uffici doganali di partenza e di destinazione non dev'essere superiore a quattro.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
