Un'operazione TIR puo' comprendere diversi uffici doganali di partenza e di destinazione, ma, tranne allorche' e' concessa un'autorizzazione della Parte contraente o delle Parti contraenti interessate:

  • a)gli uffici doganali di partenza devono essere situati in un solo Paese;
  • b)gli uffici doganali di destinazione devono essere situati in non piu' di due Paesi;
  • c)il numero totale degli uffici doganali di partenza e di destinazione non dev'essere superiore a quattro.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art18 · fonte su Normattiva