Solo in casi straordinari le autorita' doganali possono: - far scortare sul loro territorio, a spese dei trasportatori, i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori. - procedere, in corso di viaggio, al controllo e alla visita del carico dei veicoli stradali, degli autotreni o dei contenitori.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
