1. Sempreche' siano intatte, le autorita' doganali degli uffici doganali di passaggio di ogni Parte contraente accetteranno, di regola, le chiusure doganali delle altre Parti contraenti, a meno che esse procedano ad una visita delle merci in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2. Se necessario agli effetti del controllo, dette autorita' doganali possono tuttavia aggiungere le proprie chiusure doganali. 2. Le chiusure doganali cosi' accettate da una Parte contraente beneficiano, sul suo territorio, della medesima protezione giuridica prevista per le chiusure doganali nazionali.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art22 · fonte su Normattiva