1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di escludere, temporaneamente o definitivamente, dalle agevolazioni della presente Convenzione chiunque avesse commesso una grave infrazione alle leggi o ai regolamenti doganali applicabili ai trasporti internazionali di merci. 2. Detta esclusione sara' immediatamente notificata alle autorita' doganali della Parte contraente sul cui territorio il contravventore risiede o e' domiciliato, nonche' alla(e) associazione(i) garante(i) del Paese nel quale l'infrazione e' stata commessa.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art38 · fonte su Normattiva