Se nel rimanente le operazioni TIR sono reputate regolari: 1. Le Parti contraenti trascureranno le divergenze di poco conto inerenti all'adempimento degli obblighi relativi al termine o all'itinerario. 2. Parimenti, le divergenze tra le indicazioni nel manifesto delle merci del canet TIR e il carico di un veicolo stradale, di un autotreno o di un contenitore non saranno considerate infrazioni a carico del titolare del carnet TIR, a tenore della presente Convenzione, allorche' sara' adotta la prova, a soddisfazione delle autorita' competenti, che le sconcordanze non sono dovute a errori commessi con cognizione di causa o per negligenza all'atto del caricamento o della spedizione delle merci o della stesura del suddetto manifesto.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
