1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione i territori delle Parti contraenti che costituiscono un'Unione doganale od economica possono essere considerati come un unico territorio. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione esclude il diritto per le Parti contraenti che costituiscono un'Unione doganale o economica di prevedere norme particolari applicabili alle operazioni di ammissione temporanea sul territorio di questa Unione sempre che tali norme non riducano le agevolazioni previste dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~art18 · fonte su Normattiva