Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti, che formano un'unione doganale o economica, di adottare delle norme particolari relative alle operazioni di trasporto in partenza o a destinazione dei loro territori o in transito attraverso questi ultimi, a condizione che tali norme non riducano le facilitazioni previste dalla presente Convenzione.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
