speciale d'emendamento degli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1. Ogni proposta di emendamento degli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, esaminata conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 59, entrera' in vigore ad una data che sara' fissata dal Comitato di gestione all'atto della sua accettazione, tranne se a una data anteriore, che il Comitato di gestione fissera' simultaneamente, un quinto degli Stati che sono Parti contraenti o cinque Stati che sono Parti contraenti, qualora detto numero sia inferiore, avranno notificato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che essi sollevano obiezioni contro l'emendamento. Le date menzionate nel presente paragrafo saranno fissate dal Comitato di gestione alla maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti e votanti. 2. All'atto della sua entrati in vigore, un emendamento adottato conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 che precede sostituira', per tutte le Parti contraenti, qualsiasi disposizione anteriore cui esso si riferisce.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
