Le proposte sono messe ai voti. Ogni Stato che e' Parte contraente e che e' rappresentato alla riunione ha diritto a un voto. Le proposte diverse dagli emendamenti alla presente Convenzione sono adottate dal Comitato alla maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Gli emendamenti alla presente Convenzione, nonche' le decisioni di cui agli articoli 59 e 60 della presente Convenzione sono adottati dalla maggioranza di due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~allegato-8-art5 · fonte su Normattiva