Le proposte sono messe ai voti. Ogni Stato che e' Parte contraente e che e' rappresentato alla riunione ha diritto a un voto. Le proposte diverse dagli emendamenti alla presente Convenzione sono adottate dal Comitato alla maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Gli emendamenti alla presente Convenzione, nonche' le decisioni di cui agli articoli 59 e 60 della presente Convenzione sono adottati dalla maggioranza di due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
