[1]d'emendamento della presente Convenzione

[2]1. La presente Convenzione, compresi i suoi Allegati, potra' essere modificata su proposta di una Parte contraente, conformemente alla procedura prevista nel presente articolo. 2. Ogni proposta di emendamento della presente Convenzione sara' esaminata da un Comitato di gestione composto di tutte le Parti contraenti, conformemente al Regolamento interno oggetto dell'Allegato 8. Ogni emendamento di detto genere, esaminato o elaborato durante la riunione del Comitato di gestione e adottato dal Comitato alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, sara' comunicato dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraenti, per l'accettazione. 3. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 60, ogni emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo che precede, entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza d'un periodo di dodici mesi, a contare dalla data alla quale e' stato comunicato, sempreche' durante tale periodo nessuna obiezione all'emendamento proposto sia stata notificata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che e' Parte contraente. 4. Se un'obiezione all'emendamento proposto e' stata notificata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l'emendamento sara' reputato non accettato e non avra' alcun effetto.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art59 · fonte su Normattiva