e Protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne dara' autorizzazione in conformita' alla propria legislazione. 2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo ad investimenti ed investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, il godimento, il diritto di disposizione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra, nonche' le societa' ed imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;709~accordo-art2 · fonte su Normattiva