nazionale e Clausola della Nazione piu' favorita. 1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai redditi connessi con gli investimenti stessi degli investitori dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri investitori o agli investitori di Paesi terzi. 2. Il trattamento accordato alle attivita', connesse con gli investimenti, di investitori di ciascuna Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello accordato alle similari attivita', connesse con investimenti, di investitori propri o di ogni altro Paese terzo. 3. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce ad investimenti di investitori di Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad:
- a)Unioni doganali od economiche, Associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio, Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali internazionali;
- b)Accordi conclusi per evitare le doppie imposizioni od ogni altro Accordo in materia fiscale;
- c)Accordi conclusi per facilitare gli scambi transfrontalieri.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
