I tribunali di ciascuno dei due Stati, in un procedimento instaurato davanti ad essi, si asterranno dal giudicare sul merito della causa qualora, fra le stesse parti e sul medesimo oggetto, sia pendente un giudizio davanti a un tribunale dell'altro Stato la cui decisione possa essere riconosciuta ai sensi della presente convenzione.

Testo vigente dal 25 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;71~art12 · fonte su Normattiva