I tribunali di ciascuno dei due Stati, in un procedimento instaurato davanti ad essi, si asterranno dal giudicare sul merito della causa qualora, fra le stesse parti e sul medesimo oggetto, sia pendente un giudizio davanti a un tribunale dell'altro Stato la cui decisione possa essere riconosciuta ai sensi della presente convenzione.
Testo vigente dal 25 marzo 1974
