(1) Agli atti notarili che sono esecutivi nello Stato nel quale sono stati stipulati, viene data esecuzione nell'altro Stato secondo la procedura prevista per le decisioni giudiziarie, in quanto questa sia applicabile e sempre che l'esecuzione non sia contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto. (2) La parte che intende far valere un atto notarile nell'altro Stato deve produrre una copia autentica del documento munita del sigillo o del timbro del notaio ed una dichiarazione di quest'ultimo dalla quale risulti che tale documento ha l'efficacia di titolo esecutivo. Si applicano i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 9.

Testo vigente dal 25 marzo 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;71~art11 · fonte su Normattiva