1. Le decisioni delle autorita' giudiziarie di una delle due Parti contraenti, che sono riconosciute nel territorio dell'altra Parte in, conformita' alla presente convenzione, sono esecutive nel territorio di quest'ultima se sono esecutive nello Stato nel quale sono state prodotte. 2. La procedura per ottenere l'exequatur e' regolata dalla legge dello Stato nel quale l'esecuzione e' richiesta.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art16 · fonte su Normattiva