1. Al momento della firma della presente Convenzione, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, ogni Stato contraente dovra' designare le autorita' competenti al rilascio del certificato. 2. Ogni ulteriore modifica a detta designazione sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;71~traduzione-art11 · fonte su Normattiva