Art. 11 (Traduzione)
1. Al momento della firma della presente Convenzione, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, ogni Stato contraente dovra' designare le autorita' competenti al rilascio del certificato. 2. Ogni ulteriore modifica a detta designazione sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero.
Testo vigente dal 4 marzo 1989
