Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversita' dei cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982
Art. 10 (Traduzione)
1. I certificati dovranno essere datati, firmati e muniti del sigillo dell'Autorita' che li ha rilasciati. 2. Saranno dispensati dalla legalizzazione o da qualsiasi formalita' equivalente sul territorio degli Stati contraenti.
Testo vigente dal 4 marzo 1989
