1. In caso di necessita' straordinaria e tenendo conto della disponibilita' di tutte le risorse finanziarie, su richiesta dell'Estonia e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel contesto del G-24, la Comunita' valuta la possibilita' di concedere assistenza finanziaria temporanea: - a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilita' della divisa estone; - a sostegno della stabilizzazione a medio termine e dell'adeguamento strutturale, ivi compresa l'assistenza a favore della bilancia dei pagamenti. 2. Tale assistenza finanziaria e' subordinata alla presentazione da parte dell'Estonia, in seno al G-24, di programmi approvati dall'FMI, finalizzati alla convertibilita' e/o alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonche' alla loro approvazione da parte della Comunita', al rispetto costante di tali programmi da parte dell'Estonia e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento. 3. Il Consiglio di associazione e' informato delle condizioni alle quali tale assistenza e' concessa e del rispetto degli impegni assunti dall'Estonia in materia.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art105 · fonte su Normattiva