fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 103, 104, 105 e 106, fatto salvo l'articolo 105, l'Estonia beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI), conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese.
Testo vigente dal 28 marzo 1997
