1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, cessano di applicarsi restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunita' di prodotti agricoli originari dell'Estonia e alle importazioni in Estonia di prodotti agricoli originari della Comunita'. 2. Le concessioni riconosciute a norma del presente accordo sono in- dicate negli allegati III, IV e V. 3. Le concessioni di cui al paragrafo 2 possono essere rivedute di concerto tra le Parti entro il 31 dicembre 1997, in base ai principi e alle procedure di cui al paragrafo 4. 4. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunita', delle regole della politica agraria dell'Estonia, e, del ruolo dell'agricoltura nell'economia estone, la Comunita' e l'Estonia esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilita' di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art19 · fonte su Normattiva