1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, cessano di applicarsi restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunita' di prodotti agricoli originari della Lettonia e alle importazioni in Lettonia di prodotti agricoli originari della Comunita'. 2. La Comunita' e la Lettonia si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati VII-XI alle condizioni ivi specificate. 3. Le concessioni di cui al paragrafo 2 possono essere rivedute di concerto tra le Parti entro il 31 dicembre 1997, in base ai principi e alle procedure di cui al paragrafo 4. 4. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunita', delle regole della politica agraria della Lettonia, del ruolo dell'agricoltura nell'economia lettone, del potenziale di produzione e di esportazione dei suoi settori e mercati tradizionali, le Comunita' e la Lettonia esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilita' di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

Testo vigente dal 1 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80~art20 · fonte su Normattiva