1. L'Organizzazione e' esonerata, nei territorio delle Parti contraenti, da tutti i diritti, imposte e oneri relativi alla sua costituzione, scioglimento o liquidazione. 2. L'Organizzazione e' esonerata da tutti i diritti, imposte e oneri dovuti per l'acquisizione di beni immobili necessari per l'adempimento del suo mandato. 3. Essa e' esonerata da tutte le imposte dirette che possano applicarsi ad essa stessa, nonche' ai suoi beni, al suo patrimonio e al suo reddito. 4. L'Organizzazione e' esonerata dai prelievi fiscali indiretti conseguenti all'emissione di prestiti, e di cui essa sia direttamente debitrice. Essa e' esonerata da ogni imposta di carattere eccezionale o discriminatorio. 6. Gli esoneri previsti dal presente articolo non si' applicano alle imposte e tasse percepite a titolo di remunerazione per servizi di utilita' generale.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~art22 · fonte su Normattiva