Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1(e) e, se del caso, all'Articolo 2.2(b), l'Agenzia e' tenuta a dare alle Parti contraenti che ne fanno richiesta tutte le informazioni, relative agli aeromobili, di cui e' a conoscenza nelresercizio delle sue funzioni relative allo spazio aereo della Parte contraente interessata, al fine di consentire alle Parti contraenti interessate di controllare l'applicazione degli accordi internazionali e dei regolamenti nazionali.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~art32 · fonte su Normattiva