Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1(e) e, se del caso, all'Articolo 2.2(b), l'Agenzia e' tenuta a dare alle Parti contraenti che ne fanno richiesta tutte le informazioni, relative agli aeromobili, di cui e' a conoscenza nelresercizio delle sue funzioni relative allo spazio aereo della Parte contraente interessata, al fine di consentire alle Parti contraenti interessate di controllare l'applicazione degli accordi internazionali e dei regolamenti nazionali.
Testo vigente dal 12 aprile 2008
