E RICERCATORI Le remunerazioni che un professore o un ricercatore che e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato, al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, ritrae come corrispettivo di dette attivita' non sono imponibili in detto primo Stato per un periodo non superiore a due anni.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;711~convenzione-art20 · fonte su Normattiva