TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA MONGOLIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Mongolia (qui di seguito denominati Parti Contraenti); Desiderando creare condizioni favorevoli per una migliore cooperazione economica tra i due Paesi, in particolare per quanto riguarda gli investimenti effettuati dai cittadini di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; Riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione, di tali investimenti in base ad accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali che accrescano la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Il termine "investimento", a prescindere dalla forma giuridica adottata o dal sistema giuridico vigente indichera' ogni categoria di beni investiti, successivamente o anteriormente all'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica avente la nazionalita' di una Parte Contraente, nel territorio dell'altra, in conformita' con le leggi ed ai regolamenti di detta Parte. Il termine "investimento" comprende in particolare ma non esclusivamente: (a) i beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, ivi comprese, nella misura in cui siano utilizzate ai fini dell'investimento, garanzie effettive sui beni altrui; (b) azioni, titoli ed obbligazioni ed ogni altro strumento negoziabile o documento di credito, nonche' titoli di Stato o di organismi pubblici in generale; (c) crediti per importi di denaro o qualunque diritto per impegni o servizi aventi un valore economico connesso con gli investimenti, nonche' i proventi reinvestiti come definiti al paragrafo 5 in appresso; (d) diritti di autore, marchi di fabbrica, brevetti, progetti industriali, ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, Know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamenti commerciali; (e) ogni diritto di natura finanziaria, conferito per legge o per contratto ed ogni licenza, concessione o franchigia rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti che regolamentanol'esercizio di attivita' commerciali, compresa la prospezione ai fini della coltivazione, dell'estrazione e dello sfruttamento delle risorse naturali. 2. Il termine "investitore" indichera'' ogni persona fisica o giuridica avente la cittadinanza di una delle Parti Contraenti, che ha effettuato, effettua o intende effettuare investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Il termine "persona fisica", in riferimento a ciascuna delle Parti Contraenti, indichera' ogni persona fisica in possesso della cittadinanza di detto Stato. 4. Il termine "persona giuridica" in riferimento a ciascuna delle Parti Contraenti, indichera' qualsiasi organismo avente la propria sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e riconosciuto come persona giuridica in base alle rispettive legislazioni nazionali, come organismi pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni o associazioni, a prescindere dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. 5. Il termine "proventi" indichera' le somme ricavate o da ricavare da un investimento, compresi in particolare i profitti, i redditi da interessi, gli utili da capitale, i dividendi, le royal- ties i proventi per assistenza e servizi tecnici ed altri redditi correnti, compreso il reddito reinvestito e gli utili di capitale. 6. Il termine "territorio" indichera', oltre alle zone site entro i confini terrestri, le "zone marittime". Queste includono anche le zone marine e sottomarine sotto la sovranita' delle Parti Contraenti e sulle quali esse esercitano, in conformita' con il diritto internazionale, diritti sovrani o giurisdizionali.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;713~accordo-art1 · fonte su Normattiva