e Protezione degli Investimenti 1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti sul proprio territorio ed autorizzeranno questi investimenti in conformita' con le proprie leggi e regolamenti in vigore. 2. Entrambe le Parti Contraenti assicureranno in qualsiasi momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno che la gestione, la conservazione, l'uso, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, come pure le societa' e le imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun modo soggetti a misure ingiustificate o discriminatorie.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;713~accordo-art2 · fonte su Normattiva