[1]Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque Jugoslave.

[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, nel desiderio di rafforzare la collaborazione ed i rapporti di buon vicinato gia' cosi' felicemente stabiliti, hanno convenuto di stipulare il presente Accordo attraverso i loro rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati:

[4]Il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia permettera' alle navi da pesca italiane di pescare con reti a strascico nelle acque jugoslave:

  • a)nella regione dell'isola Dugi Otok: nella zona delimitata dal rilevamento 500 del faro di Velirat e dal rilevamento 50 gradi del punto trigonometrico 149 (Murovnjak), a partire dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa dell'isola suddetta verso il mare aperto. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche (allegati II, III, IV V):

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

  • b)nella regione delle isole Jabuka-Kamik: nella zona confinante ad Est con il meridiano che passa attraverso l'isola Kamik, a partire dall'inizio del terzo o miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa delle isole suddette verso il mare aperto. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche (allegati II, III, VI, VII):

[6]Parte di provvedimento in formato grafico

[7]Le linee curve colleganti i punti suddetti sono archi di due cerchi aventi i centri nei seguenti punti:

[8]Parte di provvedimento in formato grafico

  • c)nella regione delle isole Palagruza-Galijula: nella zona che parte dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa delle isole suddette verso il mare aperto; a Nord e a Sud di questa regione il quarto miglio nautico viene contato dalla linea che congiunge le isole di Palagruza e Galijula. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche (allegati II, III, VII, VIII):

[9]Parte di provvedimento in formato grafico

[10]Le linee curve colleganti i punti suddetti sono archi di due cerchi aventi i centri nei seguenti punti:

[11]Parte di provvedimento in formato grafico

  • d)nella regione di Bar: nella zona delimitata dal rilevamento 260 del capo Skocidjevojka e dal rilevamento 26 gradi del faro di Punta Mendre, a partire dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa verso il mare aperto. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche (allegati II, III, IX, X):

[12]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 22 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-14;717~accordo-art1 · fonte su Normattiva