Nella zona dell'isola Dugi Otok possono pescare 45 navi da pesca italiane; nella zona delle isole JabukaKamik 60 navi; nella zona delle isole Palagruza-Galijula 75 navi; nella zona di Bar 15 navi. Fermo restando che il numero complessivo fissato ai sensi del comma precedente non puo' superare le 195 navi, la Parte italiana puo', in occasione dell'invio di autorizzazioni speciali per l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 5, effettuare una diversa ripartizione delle navi, a condizione che il numero delle navi fissato non sia aumentato o diminuito in ogni singola zona di piu' di dieci unita'. Le navi da pesca italiane alle quali e' permessa la pesca nelle zone indicate nel primo capoverso del presente articolo, debbono avere motori di potenza non inferiore a 80 HPA e non superiore a 220 HPA. In ogni caso tali navi non debbono avere una stazza lorda superiore a 80 tonnellate.

Testo vigente dal 22 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-14;717~accordo-art2 · fonte su Normattiva