Le navi da pesca italiane avranno diritto, nei casi di estrema necessita' ("detresse"), di rifugiarsi nei porti seguenti: Soligeica, Rogoznica, Komiza, Velaluka e Bar. In occasione di ogni entrata in uno di questi porti e, all'uscita da essi, i comandanti delle navi da pesca italiane si presenteranno alle autorita' competenti. Le navi di cui al capoverso 1° del presente articolo terranno tutte le reti da pesca sotto coperta in locali sigillati per il periodo in cui si troveranno nelle acque jugoslave, fuori della zona convenuta per la quale abbiano ricevuto l'autorizzazione speciale per la pesca. Il comandante della nave sigillera' i locali in cui si trovano le reti per la pesca prima dell'entrata nelle acque jugoslave. Prima della partenza della nave dal porto, l'apposizione dei sigilli sara' eseguita dalle autorita' doganali jugoslave, e, in quanto queste non ci siano nel porto in questione, l'apposizione dei sigilli sara' eseguita dal competente organo amministrativo del comune. Le navi da pesca che dispongano soltanto di un vano unico sotto coperta per carico, dovranno avvolgere le reti in una tela cerata o in un sacco, aventi sugli orli degli occhielli attraverso i quali verra' passata la corda. L'involto sara' poi legato strettamente, sigillato e custodito sotto coperta, tenendo separate le reti asciutte da quelle bagnate. Se le reti sono umide, o necessitano di qualche riparazione, avendo precedentemente informato le autorita' doganali jugoslave, e dove queste non ci siano, dopo aver informato il competente organo amministrativo del comune, il comandante della nave puo' portare le reti in coperta soltanto per il tempo in cui il battello si trova nel porto. La nave da pesca italiana che si e' rifugiata in uno dei porti indicati al capoverso 10 del presente articolo, lascera' il porto immediatamente dopo la cessazione della causa per cui e' stata costretta a rifugiarsi nel porto. Appena cessata la causa per cui la nave si e' rifugiata nel porto, il comandante della nave stessa dovra' chiedere il rilascio del permesso di lasciare il porto alle competenti autorita' portuali le quali decideranno in base alla loro valutazione. D'altra parte se le autorita' portuali ritengono che la causa per cui la nave si e' rifugiata sia cessata e che essa lasci il porto mentre il comandante della nave italiana ritiene invece che la causa ancora sussista, egli e' autorizzato a presentare le sue osservazioni per iscritto in lingua italiana. Se le autorita' portuali mantengono la loro decisione, la nave da pesca italiana e' tenuta a lasciare le acque jugoslave, o ad entrare nella zona per cui ha ricevuto l'autorizzazione speciale per la pesca. Se diverse navi da pesca italiane si sono rifugiate nella stessa circostanza in uno dei porti convenuti, esse lasceranno insieme il porto se sono in condizioni di poter prendere il mare e potranno separarsi solo dopo aver lasciato le acque jugoslave, o dopo essere entrate nella zona per la quale hanno l'autorizzazione speciale per la pesca.
Testo vigente dal 22 agosto 1967
