[1]In considerazione della sovrapposizione delle acque territoriali dei due Stati contraenti nel Golfo di Trieste, il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia hanno convenuto, esclusivamente ai sensi del presente Accordo e per il tempo della sua durata, di destinare per lo sfruttamento da parte dei pescatori dei due Paesi, la zona centrale del golfo stesso, nella quale le acque territoriali dei due Paesi prevalentemente si sovrappongono. Detta zona e' delimitata dalle linee congiungenti i seguenti punti:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]La rappresentazione grafica di questa zona e' precisata negli allegati II, III, XI, XII di questo Accordo.

Testo vigente dal 22 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-14;717~accordo-art14 · fonte su Normattiva