Le navi da pesca italiane avranno i documenti di bordo e gli istrumenti principali che permettono la navigazione costiera diurna e notturna, come pure una copia di questo Accordo e una copia della carta sulla quale e' segnata la zona di pesca consentita nella quale la nave in questione ha diritto di pescare.

Testo vigente dal 22 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-14;717~accordo-art8 · fonte su Normattiva