Le navi da pesca italiane avranno i documenti di bordo e gli istrumenti principali che permettono la navigazione costiera diurna e notturna, come pure una copia di questo Accordo e una copia della carta sulla quale e' segnata la zona di pesca consentita nella quale la nave in questione ha diritto di pescare.
Testo vigente dal 22 agosto 1967
