1. Ai fini dell'estradizione tra Stati contraenti, uno Stato contraente puo' decidere di non considerare come reato politico o reato connesso a un reato politico o reato ispirato da ragioni politiche un reato grave che comporti un atto di violenza, diverso da quelli contemplati all'articolo 1, contro la vita, integrita' fisica o liberta' di una persona. 2. Ugualmente per quanto concerne un reato grave che comporti un atto contro la proprieta', diverso da quelli contemplati all'articolo 1, qualora tale atto abbia costituito un pericolo collettivo per le persone. 3. Ugualmente per quanto concerne un tentativo di commettere uno qualsiasi dei reati di cui sopra o la partecipazione in veste di complice di una persona che commette o tenta di commettere un tale reato.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;719~art2 · fonte su Normattiva