1. Qualsiasi Stato puo', all'atto della firma o all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, dichiarare che si riserva il diritto di rifiutare l'estradizione riguardo a qualsiasi reato citato all'articolo 1 che esso consideri un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da ragioni politiche, a condizione che si impegni di tener debito conto, nel valutare la natura del reato, di ogni aspetto particolarmente grave, ivi incluso:

  • a)il fatto che esso ha costituito un pericolo collettivo per la vita, integrita' fisica o liberta' delle persone; o;
  • b)il fatto che abbia colpito persone estranee alle ragioni che l'hanno ispirato; o;
  • c)il fatto che si e' ricorso a mezzi crudeli o malvagi nel perpetrare il reato. 2. Qualsiasi Stato puo' ritirare interamente o in parte una riserva che ha fatto, in conformita' al precedente paragrafo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa che avra' effetto dalla data di ricevimento della stessa. 3. Uno Stato, che ha fatto una riserva in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, non potra' richiedere l'applicazione dell'articolo 1 da parte di alcun altro Stato; esso puo', tuttavia, qualora la sua riserva sia parziale o condizionale, richiedere l'applicazione di tale articolo nella misura in cui lo ha esso stesso accettato.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;719~art13 · fonte su Normattiva