1. Ciascuno Stato contraente adottera' quelle misure che si rendono necessarie per stabilire la propria giurisdizione relativa a un reato menzionato all'articolo 1, qualora il presunto colpevole sia presente sul proprio territorio e non lo estradi dopo aver ricevuto una richiesta di estradizione da uno Stato contraente la cui giurisdizione e' basata su una norma di giurisdizione che esista similmente nella legislazione dello Stato richiesto. 2. La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata conformemente alla legislazione nazionale.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;719~art6 · fonte su Normattiva