Nulla nella presente Convenzione dovra' interpretarsi in modo da imporre un obbligo di estradizione, ove lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione per un reato di cui agli articoli 1 o 2 sia stata fatta allo scopo di processare o punire una persona a causa della sua razza, religione o credo politico, o che la posizione di tale persona possa subire pregiudizio per una qualsiasi di dette ragioni.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;719~art5 · fonte su Normattiva