(1) Il costitutore o il suo avente causa, il quale ha regolarmente depositato una domanda per ottenere la protezione di una nuova varieta' in uno Stato dell'Unione, gode, per eseguire il deposito in altri Stati della Unione, di un diritto di priorita' sino al termine di dodici mesi. Questo termine decorre dalla data del deposito della prima domanda. Il giorno del deposito non e' compreso nel termine. (2) Per fruire delle disposizioni del paragrafo precedente, il nuovo deposito deve comprendere una richiesta di protezione della varieta', la rivendicazione della priorita' della prima domanda e, nel termine di tre mesi, una copia dei documenti costituenti siffatta domanda, copia certificata conforme dall'amministrazione che l'ha ricevuta. (3) Al costitutore o al suo avente causa e' concesso un termine di quattro anni, dopo la scadenza del termine di priorita', per fornire allo Stato dell'Unione, presso il quale e' stata depositata una domanda di protezione nelle condizioni previste al paragrafo (2), i documenti complementari e il materiale richiesto dalle leggi e dai regolamenti di questo Stato. (4) Non possono essere opposti al deposito eseguito nelle condizioni precedenti i fatti avvenuti durante il termine stabilito al paragrafo (1), come un altro deposito, la pubblicazione dell'oggetto della domanda o la sua utilizzazione. Questi fatti non possono far nascere alcun diritto a favore di terzi, ne' alcun possesso personale.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art12 · fonte su Normattiva