[1](Libera scelta dello Stato membro per il deposito della prima domanda di protezione; Deposito in altri Stati membri; Indipendenza di protezione nei diversi Stati membri).

[2](1) Il costitutore o il suo avente causa ha la facolta' di scegliere lo Stato dell'Unione nel quale chiede, per la prima volta, la protezione del suo diritto su una nuova varieta'. (2) Il costitutore o il suo avente causa puo' chiedere ad altri Stati dell'Unione la protezione del suo diritto senza attendere che un altro titolo di protezione gli sia stato concesso dallo Stato dell'Unione nel quale e' stata fatta la prima domanda. (3) La protezione chiesta nei diversi Stati dell'Unione da persone fisiche o giuridiche, cui si applica la presente convenzione, e' indipendente dalla protezione ottenuta per la stessa nuova varieta' in altri Stati appartenenti o non appartenenti all'Unione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art11 · fonte su Normattiva