Art. 13 (Convenzione) — Denominazione della nuova varieta
(1) Una nuova varieta' dev'essere designata mediante una denominazione. (2) Questa denominazione deve permettere l'identificazione della nuova varieta'; in particolare, essa non puo' essere composta da sole cifre. La denominazione non deve poter indurre in errore o dar adito a confusioni riguardo alle caratteristiche, al valore o all'identita' della nuova varieta' o all'identita' del costitutore. Essa deve, in particolare, essere diversa da qualsiasi altra denominazione che designa, in qualsiasi Stato dell'Unione, varieta' preesistenti della stessa specie botanica o d'una specie vicina. (3) Al costitutore o al suo avente causa non e' concesso di depositare come denominazione di una nuova varieta' una designazione per la quale egli fruisce, in uno Stato dell'Unione, della protezione accordata ai marchi di fabbrica o di commercio, e che copre prodotti identici o analoghi secondo la legislazione sui marchi, ne' una designazione che possa dar adito a confusioni con questo marchio, salvo nel caso in cui egli si obblighi a rinunciare al suo diritto al marchio al momento in cui verra' eseguita la registrazione della denominazione della nuova varieta'. Cio' nonostante, nel caso in cui il costitutore o il suo avente causa procede al deposito della denominazione, questi non puo' piu', a decorrere dal momento in cui quest'ultima e' registrata, far valere diritti al marchio di fabbrica o di commercio per i prodotti suindicati. (4) La denominazione della nuova varieta' e' depositata dal costitutore o dal suo avente causa presso il servizio previsto nell'articolo 30. Ove risulti che questa denominazione non risponda alle esigenze dei paragrafi precedenti, il servizio nega la registrazione ed esige che il costitutore o il suo avente causa proponga, entro un termine prescritto, un'altra denominazione. La denominazione e' registrata simultaneamente alla concessione del titolo di protezione, conformemente alla disposizione dell'articolo 7. (5) Una nuova varieta' puo' essere depositata negli Stati dell'Unione soltanto con la medesima denominazione. Il servizio competente per la concessione del titolo di protezione in ciascuno Stato e' tenuto a registrare la denominazione cosi' depositata, a meno che esso accerti che tale denominazione non e' adatta nel detto Stato. In questo caso, esso puo' esigere che il costitutore o il suo avente causa proponga una traduzione della denominazione originaria o un'altra denominazione adatta. (6) Quando la denominazione di una nuova varieta' e' depositata presso il servizio competente di uno Stato dell'Unione, il servizio la comunica all'ufficio dell'Unione, previsto nell'articolo 15, il quale ne informa i servizi degli altri Stati dell'Unione. Gli Stati dell'Unione possono trasmettere, per il tramite del suddetto ufficio, le loro eventuali obiezioni allo Stato che ha fatto la comunicazione. Il servizio competente di ciascuno Stato dell'Unione notifica ogni registrazione di denominazione di una nuova varieta' e ogni diniego di registrazione all'ufficio dell'Unione il quale ne informa i servizi competenti degli altri Stati dell'Unione. Le registrazioni sono parimenti notificate agli Stati membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale a cura dell'ufficio. (7) Chiunque, in uno Stato dell'Unione, provvede alla messa in vendita o alla commercializzazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa d'una nuova varieta', deve usare la denominazione di questa nuova varieta', anche dopo la scadenza della protezione di tale varieta', purche', conformemente alle disposizioni del paragrafo (10), a detta utilizzazione non si oppongano diritti anteriori. (8) Dal giorno in cui un titolo di protezione e' stato concesso ad un costitutore o al suo avente causa in uno Stato dell'Unione:
- a)la denominazione della nuova varieta' non puo', in nessuno degli Stati dell'Unione, essere utilizzata come denominazione di un'altra varieta' della stessa specie botanica o d'una specie vicina;
- b)la denominazione della nuova varieta' e' considerata come designazione generica per questa varieta'. Di conseguenza, per una denominazione identica a quella della nuova varieta' o che possa dar adito a confusione con essa, nessuno, fatte salve le disposizioni del paragrafo (10), puo' chiederne la registrazione, ne' ottenere la protezione, a titolo di marchio di fabbrica o di commercio, per prodotti identici o simili, ai sensi della legislazione sui marchi, in uno Stato qualsiasi dell'Unione. (9) Per lo stesso prodotto e' permesso aggiungere alla denominazione della nuova varieta' un marchio di fabbrica o di commercio. (10) Non sono pregiudicati i diritti precedenti di terzi, inerenti a segni distintivi dei loro prodotti o della loro azienda. Se, in virtu' di un diritto anteriore, l'impiego della denominazione di una nuova varieta' e' vietato a una persona che, conformemente alle disposizioni del paragrafo (7), e' obbligata ad utilizzarlo, il servizio competente esige, ove occorra, che il costitutore o il suo avente causa proponga un'altra denominazione per la nuova varieta'.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
